Tassazione delle piattaforme: la fine della privacy e l’IVA sulle vendite tra privati?

David Leander
David Leander · Pubblicato: 30 giu 2026

Come la nuova tassazione delle piattaforme sta cambiando il commercio dell’usato in Svizzera

I privati in Svizzera sono assidui utenti delle piattaforme di articoli usati e dei mercatini delle pulci. Vendere direttamente ad altri privati gli oggetti che non ti servono più fa bene sia all’ambiente che al portafoglio. Una bella cosa tra cittadini. Ma da quando è stata introdotta la tassazione delle piattaforme in Svizzera, il panorama digitale dell’usato sta subendo una vera e propria rivoluzione. Molti marketplace hanno dovuto riorganizzare i propri sistemi in modo che le transazioni tra privati possano essere registrate in modo completo e segnalate all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Nel commercio dei metalli preziosi, però, le conseguenze vanno ben oltre. A causa di un vizio di forma nella legge, ora bisogna versare l’IVA anche sulle vendite private di metalli preziosi bianchi come l’argento. Per proteggere la privacy e il denaro dei nostri utenti nel pieno rispetto della legge, a giugno 2026 abbiamo cambiato radicalmente il nostro modello di business. Questo articolo illustra il contesto giuridico dell’art. 20a LIVA e spiega perché la tutela della privacy nell’acquisto di metalli preziosi non è un lusso, ma un diritto fondamentale.

Ma cos’è esattamente la tassazione delle piattaforme?

L’idea originale alla base della creazione della tassazione delle piattaforme era quella di proteggere il commercio nazionale dalla «marea di pacchi» provenienti dall’estero. Piattaforme commerciali internazionali come Temu, AliExpress e Amazon offrivano agli utenti svizzeri accesso diretto a venditori di prodotti a basso costo, soprattutto dall’Estremo Oriente. Per evitare che ciò portasse a un’importazione massiccia di merci in Svizzera senza il pagamento dell’IVA dovuta, è stata introdotta la tassazione delle piattaforme.

Tuttavia, secondo l’esperienza pratica e il parere di PreMeSec, questa presenta notevoli carenze tecniche. Inutilmente, oltre alle vendite dei commercianti stranieri, coinvolge anche le aziende svizzere e il commercio privato di articoli di seconda mano sul territorio nazionale.

La trappola giuridica: cos’è la «finzione del fornitore»?

Il fulcro della modifica legislativa sta nella cosiddetta finzione del fornitore (art. 20a LIVA). Se una piattaforma Internet media attivamente il contratto di vendita, gestisce il pagamento o conclude tecnicamente la vendita sul proprio sito, dal punto di vista giuridico non è più considerata un semplice intermediario.

La legge ipotizza invece due forniture distinte:

  1. Il venditore privato consegna fittiziamente il metallo prezioso alla piattaforma.

  2. La piattaforma consegna fittiziamente il prodotto all’acquirente finale.

L’effetto devastante sull’argento e sui metalli bianchi

Mentre l’oro da investimento in Svizzera è esente dall’IVA, l’argento, il platino e il palladio sono soggetti, nel commercio professionale, all’IVA standard dell’8,1%. A causa della «fictizia fornitura», una transazione privata su una classica piattaforma d’aste viene improvvisamente trattata come una vendita professionale. Ecco dove sta il problema con i metalli preziosi: mentre per i beni usati nel commercio di seconda mano le piattaforme possono «eliminare» l’IVA tramite la detrazione fittizia dell’imposta a monte, questo non è possibile con i metalli preziosi bianchi, perché sono esplicitamente esclusi (Art. 62 OIVA).

La piattaforma diventa quindi debitrice d’imposta e deve versare l’IVA. I soldi necessari deve inevitabilmente recuperar dall’utente – o tramite una trattenuta diretta sul ricavato della vendita del venditore privato, oppure attraverso commissioni della piattaforma aumentate in modo massiccio. Il vantaggio di prezzo del commercio P2P viene così annullato dallo Stato tramite l’imposta. E si crea indirettamente un obbligo di pagamento dell’IVA estraneo al sistema per i privati.

L’esempio dei fratelli: Anton contro Bernhard

La cosa è particolarmente sconcertante se la si illustra con un esempio pratico concreto che coinvolge due fratelli: Anton e Bernhard.

  • Anton vende in un classico mercatino delle pulci un vecchio lingotto d’argento di sua proprietà e riceve 100 franchi in contanti. Tutti i 100 franchi sono suoi.

  • Bernhard vende il suo lingotto d’argento identico nello stesso momento su una piattaforma di seconda mano tradizionale su Internet. Anche il prezzo ottenuto è di 100 franchi.

La piattaforma digitale è però ora obbligata per legge a versare allo Stato 8,10 franchi a titolo di IVA per questa vendita. Dato che questi soldi non nascono dal nulla, la piattaforma deve o detrarre ufficialmente l’8,1% di IVA dal ricavato, oppure addebitare a Bernhard almeno l’8,1% di commissione aggiuntiva per coprire il debito fiscale. Bernhard perde soldi veri solo perché ha scelto la via digitale.

Il cliente trasparente: obbligo di segnalazione all’AFC

Oltre alle detrazioni fiscali, la tassazione delle piattaforme interferisce pesantemente con la protezione dei dati. Secondo le linee guida dell’AFC (regolate, tra l’altro, nella Info IVA 27, punto 3.5), i gestori delle piattaforme di transazione sono obbligati a raccogliere dati dettagliati sui propri utenti, a conservarli per anni e a fornirli alle autorità su richiesta.

Tra questi figurano:

  • Nome completo e indirizzo verificato del venditore e dell’acquirente.

  • L’elenco dettagliato dei prodotti venduti (monete, lingotti, tagli).

  • I volumi esatti delle transazioni e gli importi monetari scambiati.

In una nazione che storicamente difende il segreto bancario sul proprio territorio, questo porta a una situazione assurda: chi vende online qualche lingotto d’argento o qualche Vreneli d’oro per avere un po’ di liquidità viene trattato fiscalmente come un grossista professionale.

La strada di PreMeSec: passaggio coerente al modello degli annunci

Come imprenditori svizzeri, per noi è chiaro: PreMeSec non diventerà il braccio armato delle autorità fiscali. La nostra piattaforma è stata fondata per permettere ai privati di fare trading in modo sicuro, conveniente e discreto.

Per proteggere la privacy dei nostri clienti nel pieno rispetto della legge, a partire da giugno 2026 abbiamo eliminato dalla piattaforma tutti i meccanismi di transazione (aste, pulsanti «Acquista subito», elaborazione degli acquisti interna alla piattaforma). Da subito, PreMeSec funziona come una piattaforma di annunci pura e conforme alla legge.

Perché il modello degli annunci protegge la privacy e il portafoglio:

Poiché su PreMeSec non viene stipulato alcun contratto di vendita in formato digitale e nessun flusso di pagamento passa attraverso i nostri server, non si applica la «fictio vendoris» di cui all’art. 20a della legge sull’IVA. Noi ci limitiamo a facilitare il primo contatto tra profili verificati. La transazione vera e propria – la consegna fisica della merce in cambio di contanti – avviene al di fuori della piattaforma. In questo modo viene meno l’obbligo di trasmissione forfettaria dei dati all’AFC.

Più libertà e prezzi migliori grazie alla durata di 31 giorni

Il passaggio al semplice annuncio non è un passo indietro, ma un vantaggio strategico per i nostri utenti. Nelle aste classiche, alla fine c’era un solo offerente che si aggiudicava l’asta – spesso a un prezzo distorto dalla breve durata dell’asta.

I nostri annunci rimangono online di default per 31 giorni. In questo lasso di tempo, l’offerta viene visionata da centinaia di acquirenti svizzeri qualificati. I venditori hanno così la libertà di confrontare le offerte e scegliere autonomamente il partner commerciale ideale. Le commissioni sugli annunci rimangono fissate in base al valore dei metalli preziosi, trasparenti e prevedibili, indipendentemente dal prezzo di vendita finale.

Conclusione: la sicurezza non ha bisogno di sorveglianza

La protezione dagli elementi criminali sul mercato dei metalli preziosi è indispensabile. Per questo PreMeSec mantiene la sua rigorosa verifica manuale dell’identità (carte d’identità/passaporto svizzeri, verifica via SMS, controllo della residenza). Sappiamo chi pubblica annunci sulla nostra piattaforma.

Tuttavia, tracciamo una linea di demarcazione netta tra la sicurezza a tutela dalle frodi e la divulgazione immotivata di dati patrimoniali privati. Con il nuovo modello di annunci dimostriamo che in Svizzera è possibile un commercio sicuro e trasparente di oro e argento fisici – senza che il cittadino diventi un «cittadino trasparente».

Scritto da
David Leander
David Leander
Competenza: Metalli preziosi, Monete, Economia, Commercio di Oro, Commercio di Argento, Goldvreneli, Numismatica

David Leander è il fondatore di PreMeSec, la prima piattaforma di trading peer-to-peer per metalli preziosi da investimento in Svizzera.
Da decenni si interessa di metalli preziosi e monete moderne e dal 2019 lavora a tempo pieno nel settore dei metalli preziosi.
Tra le altre cose, si occupa dell'assistenza clienti di un'azienda regolamentata dall'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
La sua competenza comprende lo stoccaggio di metalli preziosi, questioni di conformità e lo scambio quotidiano con investitori in metalli preziosi e specialisti finanziari.
Queste conoscenze, unite al suo master in economia aziendale, costituiscono una base affidabile per i suoi articoli.